L’Agenzia delle Entrate comunica che Entro il 31 luglio 2015, tramite l’apposito software disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it, le imprese dovranno presentare la dichiarazione, per poter recuperare le accise sul gasolio con riferimento ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno c.a.

Possono usufruire del credito di imposta le imprese di trasporto merci che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton. In base all’ultima Legge di Stabilità, dall’anno 2015 i veicoli Euro 0, o inferiori, non avranno più il credito di imposta sulle accise.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 1° trimestre 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016. Da tale data decorre il termine per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione nel mod. F24, da presentarsi entro il 30 giugno 2017.

Il credito di imposta non rientra nel limite annuale di 250.000 euro quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da indicare nel QUADRO RU del modello di dichiarazione dei redditi.

Il Codice tributo da utilizzare per la fruizione dell’agevolazione in compensazione con il modello F24, è il 6740.